DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT - EX L. 219/2017
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT - EX L. 219/2017
La L. 219 del 22 dicembre 2017, art. 4, prevede (decorrenza 31/01/2018) le disposizioni anticipate di trattamento (c.d. testamento biologico o biotestamento).
Che cosa sono le DAT
Le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), anche dette “biotestamento” o “testamento biologico” sono le disposizioni che permettono ad ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e volere, di esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, in previsione di una eventuale futura incapacità di comunicare la propria volontà. Per essere valide devono essere redatte solo dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte prese con tali disposizioni.
Le DAT non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.
Chi redige le DAT può nominare anche un fiduciario, ovvero una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentare e far rispettare le proprie volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro.
Le DAT, previste dalla legge n. 219 del 22 dicembre 2017, "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", riaffermano la libertà di scelta dell'individuo e rendono concreto il diritto alla tutela della salute, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita.
Come si redigono le DAT
Le DAT devono essere redatte con una di queste modalità:
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scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
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atto pubblico o con scrittura privata autenticata, recandosi da un notaio;
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scrittura privata autenticata, consegnata personalmente presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili);
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in particolari condizioni fisiche di disabilità, attraverso videoregistrazione o con altri dispositivi, alla presenza di due testimoni, consegnati presso uno dei punti sopra descritti.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili.
È bene sapere che l’Ufficiale di stato civile non prende parte alla stesura delle DAT né è tenuto a fornire informazioni in merito al contenuto delle DAT
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni”.
DOVE CONSEGNARE LE DAT
Recandosi presso notai, Comuni di residenza, consolati italiani all’estero.
Dove sono conservate e consultabili
Tutte le DAT consegnate e registrate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite, previo consenso del disponente, nella Banca dati nazionale delle DAT dove vengono conservate.
Le DAT presenti nella Banca dati nazionale possono essere consultate:
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dal disponente;
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dal fiduciario;
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dai medici che hanno in cura il paziente in condizione di incapacità di autodeterminarsi previa autodichiarazione della necessità di consultarle.
L’accesso alla Banca dati nazionale delle DAT avviene tramite:
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Carta nazionale dei servizi;
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Carta d'identità elettronica;
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Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID.
La Banca dati DAT è istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018 ed è regolamentata dal decreto ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019.
Ruolo del medico
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
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esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
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sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Per altre informazioni si possono consultare i seguenti link
Ministero della salute Disposizioni anticipate di trattamento
BANCA DATI delle DAT Disposizioni Anticipate di Trattamento - accesso alle funzionalità
Comune di Sondrio Disposizioni anticipate di trattamento DAT | Comune di Sondrio